Statuto del Teatro Stabile del Veneto

 

ALLEGATO " A " AL N. 2.844 DI RACCOLTA
Statuto del Teatro Stabile del Veneto


Art.1 - Costituzione
1. E' costituita l'Associazione denominata “TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI” tra i seguenti soci: Regione del Veneto, Comune di Venezia, Comune di Padova (soci fondatori) e la Provincia di Padova.

Art. 2 - Sede
1. La sede legale dell'Associazione è in Venezia, presso il teatro Goldoni, e la sede amministrativa è in Padova, presso il Teatro Verdi.
2.L'attività prevalente si svolge nelle sedi stabili del Teatro Goldoni di Venezia e del Teatro Verdi di Padova.

Art. 3 - Finalità
1. Le finalità dell'Associazione, che non ha scopi di lucro, sono:
a) la progettazione e produzione di spettacoli e iniziative teatrali con particolare riferimento al Veneto volte a sostenere e diffondere i valori del teatro d'arte e di tradizione, nonché la commedia musicale;
b) la programmazione nei teatri sedi stabili dell'Associazione nonché, previa convenzione, in altri teatri e spazi agibili, con particolare indirizzo al teatro regionale veneto d'arte e di tradizione, nonché al teatro nazionale ed europeo;
c) La formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici;
d) La valorizzazione di nuovi talenti e il sostegno alla drammaturgia contemporanea;
e) La diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale;
f) Il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le Università, nonché alle connesse attività editoriali;
g) La gestione dei teatri agibili, ivi comprese le sedi stabili, in forma convenzionata e alla condizione che non vengano a costituirsi oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Associazione;
h) La collaborazione con gli enti pubblici per la celebrazione di eventi di rilievo culturale, regionale e nazionale.

Art.4 - Soci
1. Oltre ai soci fondatori possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari su deliberazione dell'Assemblea, enti pubblici e privati che concorrano in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Associazione e si impegnino a versare per almeno un triennio la quota associativa annua stabilita dall'Assemblea, che costituisce condizione per mantenere la qualifica di associato.
2. Possono essere ammessi altresì, in qualità di soci sostenitori, enti pubblici e privati che concorrano in maniera congrua al fondo di dotazione dell'Associazione, ovvero sostengano le spese di gestione dell'Associazione con il contributo annuo che verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. I soci hanno facoltà di recesso. La decisione di recesso va comunicata per iscritto al Presidente con preavviso di almeno un anno e, per i soci fondatori, con effetto alla scadenza del periodo di mandato dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione in carica.
4. I soci, fermo restando l'impegno economico assunto, possono essere esclusi dall'Assemblea per inadempienza agli obblighi statutari.

Art. 5 - Organi
1. Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Tutti gli organi durano in carica non meno di 3 anni e non più di 5 anni e possono essere confermati per non più di due volte.

Art. 6 - Assemblea
1. L'Assemblea è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno degli enti soci fondatori ed eventuali ordinari.
2. I soci sostenitori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
3. L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario, ad iniziative del Presidente, del Consiglio di amministrazione o di un terzo dei componenti l'Assemblea stessa.
4. Le relative sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo per le modifiche statutarie che richiedono la presenza di almeno i due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per la validità delle deliberazioni le maggioranze devono comunque registrare il voto favorevole dei due terzi dei soci fondatori.

Art. 7 - Competenza dell'Assemblea
1. L'Assemblea delibera:
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) gli indirizzi programmatici culturali pluriennali e annuali;
c) l'ammissione dei soci ordinari;
d) le quote di partecipazione al fondo di dotazione e le quote associative dei soci fondatori e ordinari;
e) la nomina del Presidente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e le relative indennità e compensi;
f) le modifiche allo Statuto;
g) le modalità di scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 - Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri con incarico gratuito, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea tra gli esperti nel campo del teatro o dell'Amministrazione che verranno designati almeno uno dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo e sei dai soci fondatori e ordinari, nella seguente proporzione minima: due dei quali designati dalla Regione, uno dal Comune di Venezia, e uno dal Comune di Padova, uno d’intesa tra i Soci e uno in rappresentanza dei Soci ordinari. In assenza di Soci ordinari il Consiglio è composto di sei membri e nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Nella composizione il Consiglio di Amministrazione del Teatro tiene conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno una volta a bimestre, oppure - in via straordinaria - quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. 5.Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
1.Il Consiglio di Amministrazione delibera:
a) la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo;
b) la proposta di indirizzi programmatici culturali pluriennali;
c) il programma culturale pluriennale e annuale, nonché il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;
d) la nomina del Direttore ed il conseguente rapporto contrattuale;
e) l'assetto funzionale del personale;
f) le assunzioni e il trattamento giuridico ed economico del personale;
g) gli incarichi e le consulenze speciali nonché le convenzioni con enti e organismi teatrali;
h) l'assunzione degli impegni di spesa e la gestione del patrimonio;
i) il regolamento di funzionamento dell'ente;
j) le quote annue dei soci sostenitori;
k) il conferimento di deleghe a singoli consiglieri.

Art. 10 - Presidente
1.Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i rappresentanti dei soci fondatori. 2.Il Presidente rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed inoltre:
a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
b) designa, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere chiamato a sostituirlo in caso di impedimento;
c) sottoscrive i contratti, gli impegni e gli atti contabili;
d) può, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, adottare motivate decisioni di competenza del Consiglio, sottoponendole alla sua ratifica nella prima riunione successiva;
e) compie, nei limiti del bilancio preventivo approvato, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle finalità dell'Associazione.
3. Sentito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può nominare procuratori nonché delegare singole attività di gestione ordinaria al Direttore.

Art. 11 - Direttore
1.Il Direttore è nominato per un minimo di tre anni e un massimo di cinque dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il direttore può essere confermato per non più di due volte.
2. Il Direttore del teatro può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del decreto MIC 27 luglio 2017 e smi nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentante in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.
3. Il Direttore:
a) cura la direzione tecnico-artistica dell'Associazione, operando nei limiti di budget deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
c) predispone il programma culturale pluriennale e annuale nonché il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;
d) coordina l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché la gestione delle attività dei teatri affidati in concessione nell'ambito delle intese con gli enti interessati;
e) sovrintende alle produzioni e alla loro distribuzione in ambito nazionale e internazionale, nonché alla programmazione dei teatri nel rispetto delle intese con le compagnie e i teatri interessati;
f) cura tutti gli adempimenti ministeriali di cui alla normativa vigente.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea e si compone di tre membri, uno designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con funzioni di Presidente e due scelti tra persone iscritte all'Albo Ufficiale del Revisori Contabili, di cui uno designato dalla Regione. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.
2. Il Collegio provvede al controllo sulla gestione dell'Ente.
3. I Revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.
4. In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio dei Revisori dei conti si applicano gli articoli 2403 - 2404 - 2407 del Codice Civile.
5. La composizione del collegio dei Revisori dei conti deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120.

Art. 13 - Entrate
1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: §a) il fondo di dotazione costituito dai soci fondatori nella misura di 103.291,38 Euro di cui la metà a carico della Regione e l'altra metà equamente ripartito tra i due Comuni soci fondatori, nonché dal contributo dei soci sostenitori ordinari e sostenitori nella misura stabilita;
b) i redditi del patrimonio;
c) i proventi derivanti dall'attività d'istituto;
d) gli apporti annui dei soci fondatori e ordinari che non possono essere complessivamente inferiori alla sovvenzione assegnata dallo Stato;
e) i contributi annui dei soci proprietari dei teatri affidati in concessione all'Associazione, a copertura delle spese di esercizio dei medesimi teatri;
f) gli eventuali altri contributi annui dei soci eventuali e dei soci sostenitori;
g) gli interventi finanziari statali, regionali e degli enti locali;
h) qualsiasi altra erogazione o provento.
2. Gli enti locali, territoriali, soci fondatori e ordinari se proprietari di teatri affidati in concessione, garantiscono la disponibilità delle sedi teatrali, coprendone le relative spese di esercizio e contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Associazione.

Art. 14 – Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento le eventuali residue attività patrimoniali saranno devolute ad enti o associazioni della Regione operanti nel campo dello spettacolo teatrale, secondo le indicazioni dell’Assemblea.

Art. 15 - Bilancio
1. L'esercizio finanziario segue l'anno solare. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono approvati nei termini stabiliti dal Ministero.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi agli enti territoriali interessati e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'Associazione ha l'obbligo di conseguire il pareggio del bilancio nell'arco del biennio.
4. Qualora, scaduto il biennio, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di deficit, gli organi sociali decadono e vengono sostituiti da un commissario straordinario nominato secondo quanto previsto dalla normativa ministeriale.

Art. 16 – Rinvio
1.Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.
Firmato: CRISTINA CASSANO NOTAIO (L.S.)
Io sottoscritta dottoressa CRISTINA CASSANO, Notaio in Ponte San Nicolò, Fraz. Roncaglia con studio in via Monte Grappa n. 1/A iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova, C E R T I F I C O mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia è conforme al suo originale analogico, munito delle prescritte firme nei miei rogiti e registrato a Padova il 25 luglio 2022 al n.29820 serie 1T. Ponte San Nicolò, 25 luglio 2022