Accesso civico
riferimento informativo ANAC
ACCESSO CIVICO SEMPLICE
L’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5 co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, prevede il diritto, per qualsiasi cittadino, di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati sui siti istituzionali.
L’accesso civico deve essere utilizzato esclusivamente per la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza degli uffici nei soli casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)
L’ accesso civico generalizzato (o accesso FOIA – Freedom of Information Act) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, co. 2 d.lgs. n.33/2013).
L’accesso civico generalizzato è previsto per richiedere documenti/dati/informazioni disponibili e identificati. Pertanto, nella compilazione della richiesta, si raccomanda di fornire tutti gli elementi utili alla loro identificazione.
– modulo per accesso civico [ .pdf compilabile ]
Le richieste possono essere trasmesse per via telematica, secondo l’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013.
Nei casi di trasmissione per via telematica – indicata come modalità ordinaria dall’art. 5, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 – si applica l’art. 65, c. 1, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD).
In base a tale disposizione, le domande presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono “valide” ed “equivalenti” alle domande sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi:
a) se sono sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento d’identità;
b) se sono trasmesse dal richiedente dalla propria casella di posta elettronica certificata;
c) se sono sottoscritte con firma digitale;
d) se il richiedente è identificato con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.
In riferimento alla opzione a), la domanda deve ritenersi validamente presentata quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
– sia stata inviata da un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata;
– nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa);
– sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente.