ALLEGATO "G" AL N. 9557 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI"

Art.1 - Costituzione e denominazione

  1. E' costituita la Fondazione "TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI". La Fondazione nasce dalla trasformazione della "ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI", costituita con atto in data 27 marzo 1992 n. 85.882 di Repertorio del notaio Luisa Semi di Venezia, associazione riconosciuta con D.G.R. del Veneto n. 105/41.03-D del 20 dicembre 2002, iscritta nel Registro delle persone giuridiche della Regione Veneto in data 20 dicembre 2002 al n. 133. La Fondazione agisce secondo quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile nonchè dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, in ottemperanza alle regole del settore nel quale opera e nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, quale soggetto di diritto privato dotato di personalità giuridica.

Art. 2 – Sede

  1. La sede legale della Fondazione è stabilita in Comune di Venezia, Sestiere San Marco 4650/B, presso il Teatro Goldoni di Venezia.
  2. L'attività prevalente si svolge nelle sedi stabili dei comuni fondatori e dei teatri convenzionati e, in ogni caso, nell’ambito della Regione del Veneto.
  3. La realizzazione delle rappresentazioni teatrali può aver luogo nelle sedi e spazi agibili di volta in volta ritenute più idonee.

Art. 3 - Finalità

1.La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

a) la progettazione e produzione di spettacoli e iniziative teatrali, con particolare riferimento al Veneto volte a sostenere e diffondere i valori del teatro d'arte e di altre arti performative nei limiti della normativa applicabile in materia di spettacolo;
b) la programmazione nei teatri sedi stabili della Fondazione nonché, previa convenzione, in altri teatri e spazi agibili, con particolare indirizzo al teatro regionale veneto d'arte e di tradizione, nonché al teatro nazionale ed europeo;
c) la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri artistici e tecnici, anche dotando sé medesima di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale nelle arti performative;
d) la valorizzazione di nuovi talenti e il sostegno alla drammaturgia contemporanea;
e) la diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni età e fascia sociale anche mediante iniziative che promuovono l’inclusività, l’innovazione e la sostenibilità; f) il sostegno dell'attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collaborazione con le Università, e gli enti di ricerca e formazione, nonché sostegno alle attività editoriali;
g) la gestione di teatri e sale, ivi comprese le sedi stabili, anche in forma convenzionata;
h) la gestione di propri spazi funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali;
i) la collaborazione con gli enti pubblici e i privati per attività di rilievo culturale;
j) la raccolta di finanziamenti pubblici e privati anche tramite partenariati pubblici-privati per il perseguimento delle finalità statutarie.
I proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.ro 361.

Art. 4 – Attività

  1.  La Fondazione per il raggiungimento delle finalità di cui all’ art 3, in particolare:
    a) produce, realizza e diffonde manifestazioni e spettacoli; 
    b) gestisce direttamente o mediante un organismo a ciò deputato la Scuola di teatro e la formazione;
    c) gestisce direttamente o mediante un organismo a ciò deputato la promozione, le attività di pubblicizzazione e valorizzazione degli eventi;
    d) partecipa alle iniziative in quanto volte alla realizzazione di attività culturali.
  2. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può altresì svolgere tutte le attività consentite dalla legge qualora ritenute necessarie, utili od opportune per il perseguimento delle finalità statutarie, anche costituendo o partecipando ad organismi che abbiamo scopi idonei.

Art.5 - Fondatori, Aderenti e Sostenitori

  1. "Fondatori" e componenti necessari della Fondazione sono i primi fondatori della "ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI", ovverosia la Regione del Veneto, il Comune di Venezia ed il Comune di Padova.
  2. "Aderenti" sono le persone giuridiche, pubbliche e private che concorrono al fondo di dotazione ai sensi dell’art. 9 lett. F) dello Statuto e alla gestione del Teatro, mediante un contributo pluriennale in denaro, beni e servizi.
  3. "Sostenitori" sono i soggetti che sostengono la Fondazione attraverso un contributo economico annuale stabilendo una quota minima che verrà deliberata dal Consiglio Generale.
  4. I contributi di qualsiasi natura, diversi da quelli eventualmente destinati al fondo di dotazione, apportati dagli Aderenti e dai Sostenitori, salvo non sia diversamente stabilito, costituiscono patrimonio disponibile.
  5. Aderenti e Sostenitori, se non già deliberato il termine in fase di adesione e sostegno, sono tenuti a comunicare l'eventuale intendimento di cessare dalla contribuzione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello a partire dal quale dovrà avere effetto tale loro decisione.
  6. I soggetti privati fatta eccezione per le Fondazioni Bancarie presenti nel territorio dove opera la Fondazione possono sostenere la Fondazione solo in quanto “sostenitori”.

Art. 6 - Patrimonio ed entrate

1.Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) il fondo di dotazione indisponibile che è pari ad Euro 289.212,00 (duecentottantanovemiladuecentododici virgola zero zero);
b) i beni immobili, mobili, i valori mobiliari e le somme conferite da Fondatori, Aderenti e Sostenitori espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
c) i beni immobili, mobili e le contribuzioni che perverranno a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati destinati ad incremento del patrimonio;
d) le somme derivanti dalle rendite non utilizzate.
Le entrate della Fondazione, disponibili per il raggiungimento dello scopo e coerenti con le disposizioni vigenti in materia di teatri stabili, sono costituite da: a) apporti annui di Fondatori, Sostenitori e Aderenti; b) contributi annui dei proprietari dei teatri affidati in concessione o uso alla Fondazione, finalizzati alla copertura delle spese di esercizio dei medesimi teatri; c) interventi finanziari statali, regionali e degli enti locali; d) qualsiasi altra erogazione o provento ed in particolare i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il patrimonio, con esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile, è finalizzato a garantire il funzionamento della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi statutari.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il patrimonio della Fondazione è indivisible. In caso di cessazione del rapporto dovuta a qualsiasi causa, i fondatori e aderenti non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Art. 7 - Organi

  1. Sono organi della Fondazione:
    a) il Consiglio Generale;
    b) il Consiglio di Amministrazione;
    c) il Presidente;
    d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
    Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 4 anni. Tutti gli organi possono essere confermati per non più di due volte.
    E’ prevista altresì la possibilità di costituire un Comitato Scientifico con funzioni meramente consultive.

Art. 8 – Consiglio generale

  1. Il Consiglio generale è composto dai legali rappresentanti pro-tempore di Fondatori e Aderenti o da loro delegati.
  2. Partecipano al Consiglio generale altresì i Sostenitori, ma senza diritto di voto.
  3. Il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, ossia entro il 31 gennaio per approvare il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  4. Il Consiglio generale si riunisce in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario, ad iniziativa del Presidente, del Consiglio di amministrazione o di un terzo dei componenti del medesimo Consiglio generale.
  5. Il Consiglio generale è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione mediante avviso, recante indicazione di giorno, ora e luogo dell'adunanza nonché elenco delle materie da trattare. Tale avviso è inviato a tutti i componenti gli organi della Fondazione. L'avviso, da recapitare con mezzi idonei ad attestarne l’avvenuta ricezione, deve pervenire ai destinatari almeno 15 (quindici) giorni prima della data del Consiglio. In casi di urgenza la convocazione può essere recapitata con un preavviso di 24 ore.
  6. Le sedute del Consiglio si tengono presso la sede della Fondazione; sono consentiti, con le modalità di seguito specificate, interventi da remoto. Il Presidente può convocare il Consiglio generale, qualora lo ritenga opportuno, in altre sedi sul territorio nazionale. In caso di svolgimento da remoto, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, dovranno essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: -sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, se costituito, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; -vengano indicate nell’avviso di convocazione le modalità di collegamento, con la comunicazione del link per tale collegamento, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  7. Il Consiglio generale è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo per le proposte di modifiche statutarie da sottoporre ad approvazione della Regione Veneto, che richiedono la presenza di almeno i due terzi dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Per la validità delle deliberazioni le maggioranze devono comunque registrare il voto favorevole dei presenti aventi diritto di voto.
  8. Il verbale dei lavori del Consiglio generale è redatto dal Segretario o dal notaio verbalizzante, in caso di sua presenza; a seguito della sottoscrizione del Presidente, esso è inserito, o trascritto in caso di verbale notarile, in apposito registro.

Art. 9 – Competenza del Consiglio Generale

  1. Il Consiglio generale ha i seguenti compiti:
    a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in caso di impedimento o assenza;
    b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo per quest'ultimo organo il diritto di designazione del Presidente spettante al Ministro della Cultura, in aderenza alle previsioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla l. 12 luglio 2011 n. 120; per il solo collegio dei Revisori dei Conti determina indennità e compensi;
    c) nomina i componenti del comitato scientifico;
    d) approva il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base rispettivamente di un progetto predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
    e) individua gli indirizzi programmatici culturali pluriennali e annuali;
    f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'ammissione di Aderenti e Sostenitori, previa determinazione dell’entità del contributo da destinare al fondo di dotazione;
    g) determina il contributo economico annuale nella misura minima prevista per l’ammissione dei sostenitori;
    h) approva le modifiche allo Statuto da sottoporre alla approvazione della Regione Veneto, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361;
    i) propone alla Regione Veneto di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione dell'Ente previste dall'ordinamento giuridico.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque consiglieri compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Generale, tra persone con idoneo profilo professionale ed esperienza nel settore della cultura, o del teatro o della gestione amministrativa di enti pubblici e/o privati tra cui:
    a) almeno uno designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
    b) due designati dalla Regione Veneto, uno dal Comune di Venezia, e uno dal Comune di Padova.

Ove consentito dalla disciplina di legge applicabile alle fondazioni di partecipazione il Consiglio Generale valuta la nomina altresì di un consigliere in rappresentanza dei soggetti aderenti e di un ulteriore consigliere indipendente, previa intesa. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle disposizioni in materia di parità di accesso di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120.

  1. Tutte le cariche sono gratuite in aderenza alla normativa vigente, salvo rimborso delle spese che i consiglieri dovessero sopportare per lo svolgimento dei compiti e l’espletamento di incarichi affidati dalla Fondazione in aderenza delle previsioni regolamentari.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione ad opera del Presidente o di chi ne fa le veci, almeno una volta a bimestre, oppure - in via straordinaria - quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
  3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
  4. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  5. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, mediante avviso, recante giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; l'avviso è inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017 e al direttore generale. L' avviso, da recapitare con mezzi idonei ad attestarne l’avvenuta ricezione, deve pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data stabilita.

In casi di urgenza la convocazione può essere recapitata con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore

  1. Le sedute del Consiglio si tengono presso le sedi della Fondazione o mediante collegamenti da remoto. Per questi ultimi si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell’art.8. Il Presidente può convocare il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, in altre sedi, come previste all’art.2 .
  2. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione sono redatte dal Segretario e dopo la sottoscrizione del Presidente sono inserite in apposito registro. 9. I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno pari diritti e doveri ed esercitano le proprie funzioni in piena autonomia e sono tenuti all’assoluta riservatezza in merito a fatti, notizie ed informazioni in genere di cui vengano a conoscenza nell’espletamento del loro mandato. Il componente che venga meno a tale regola è responsabile nei confronti dell’Ente e può essere dichiarato decaduto dalla carica ricoperta con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui un componente il Consiglio di Amministrazione venga a cessare per qualsiasi ragione, dalla carica nel corso del mandato, il Presidente (o, nel caso la cessazione riguardi quest’ultimo, il Consigliere più anziano di età) ne promuove la sostituzione da parte dell’Ente titolare del relativo potere di designazione. Il sostituto permane in carica per la rimanente durata del mandato del Consiglio di Amministrazione. Nel caso l'Ente titolare del potere di designazione ometta o ritardi l’indicazione del sostituto, oppure quest’ultimo non accetti la carica, il Consiglio conserverà la pienezza dei poteri e il riferimento ai suoi componenti, posto nel presente articolo o in altri, s’intenderà fatto ai componenti in carica.

Art. 11 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

1.Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria che non sono riservati al Consiglio Generale, in particolare:

a) predispone il progetto di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione, anche sulla base del contributo tecnico-amministrativo del Direttore generale;
b) approva il programma culturale pluriennale e annuale, nonché il programma artistico e finanziario della stagione teatrale;
c) nomina i componenti della Direzione artistica di cui all'art. 14 del presente statuto, incluso il direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017 e s.m.i. previa selezione comparativa e ne disciplina i conseguenti rapporti contrattuali coerentemente con l’art. 14 del presente Statuto;
d) approva l'assetto funzionale del personale proposto dal Direttore Generale;
e) approva le assunzioni e il trattamento giuridico ed economico del personale ivi incluso quello del Direttore Generale;
f) approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati funzionali agli scopi statutari;
g) approva gli impegni di spesa che non siano prerogative del Presidente e del Direttore Generale e delibera sulla gestione del patrimonio ovvero delibera su tutte quelle questioni non espressamente attribuite al Consiglio Generale, al Presidente e al direttore generale;
h) approva i regolamenti funzionali alla gestione dell'ente; i) delibera il conferimento di deleghe a singoli consiglieri; j) propone al Consiglio Generale le modifiche statutarie;
k) può delegare singoli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione al Direttore generale.

Art. 12 - Presidente

  1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale tra i rappresentanti dei fondatori.
  2. Il Presidente rappresenta la Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed inoltre:
    a) convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione;
    b) può, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, adottare motivate decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendole alla sua ratifica nella prima riunione successiva.
  3. Sentito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può nominare procuratori nonché delegare singole attività di gestione ordinaria al Direttore Generale.

Art. 13 – Comitato scientifico

  1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri (compresi tra 3 e 5), individuati e nominati a titolo gratuito dal Consiglio generale tra personalità designate dai fondatori, particolarmente qualificate nel settore culturale ed economico.
  2. Il Comitato scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva non vincolante sulla individuazione degli indirizzi programmatici culturali nonché su ogni altra questione per la quale il Consiglio generale richieda il relativo parere.

Art. 14 – Direzione artistica

  1. La direzione artistica è composta dal direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017 e s.m.i e da eventuali ulteriori artisti designati dal Consiglio di Amministrazione anche in qualità di curatori o artisti residenti la cui durata e compiti saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
  2. Il Direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017 è nominato per un minimo di tre anni e un massimo di cinque dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, di comprovata qualificazione professionale per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017 può essere confermato per non più di due volte
  3. Il Direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017 può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte e coprodotte e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi del decreto MIC 27 luglio 2017 e smi nel campo del teatro. Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all’estero senza alcuna limitazione.
  4. Il Direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017:
  5. a) cura la direzione artistica della Fondazione, operando nei limiti di budget deliberati dal Consiglio di Amministrazione e tenendo conto dei contributi degli artisti di cui al 1 comma del presente articolo, oltreché della direzione generale;
  6. b) ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
  7. c) predispone anche sulla base dell’istruttoria svolta dalla direzione generale del TSV il programma culturale pluriennale e annuale nonché il programma artistico in osservanza agli equilibri di bilancio;

d)il direttore ex art. 12 Decreto del MIC 27 luglio 2017 può essere delegato dalla Fondazione in coerenza con le modalità di legge a rappresentare la Fondazione.

Art. 15 – Direzione generale

  1. La Direzione Generale, quale espressione dell’autonomia organizzativa della Fondazione, ne coordina e sovrintende l’attività sul piano amministrativo, organizzativo-gestionale, finanziario e contabile.
  2. Essa è costituita dal Direttore Generale e dal personale tecnico-amministrativo.
  3. Il Direttore generale assunto tramite selezione pubblica previa delibera del Consiglio di Amministrazione che stabilisce il contenuto del contratto e la retribuzione nel rispetto della normativa vigente, adempie in particolare ai seguenti compiti:
    a) predispone bozza dei progetti di bilancio previsionale e consuntivo, che saranno poi definitivamente adottati dal Consiglio di Amministrazione e approvati dal Consiglio Generale, valutandone, anche in ottica pluriennale, la sostenibilità economica e finanziaria;
    b) propone eventuali variazioni di bilancio ove necessarie, garantendo altresì l’equilibrio economico-patrimoniale della Fondazione;
    c) adempie a tutti gli obblighi contabili, amministrativi, tributari e lavoristici;
    d) organizza e sovraintende al controllo di gestione e all'organizzazione del personale;
    e) sottoscrive i contratti, gli impegni e gli atti di contabilità;
    f) compie, nei limiti del bilancio preventivo approvato, tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria rientranti nelle finalità della Fondazione.
  4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
  5. Il Direttore Generale, ove dotato delle competenze culturali/teatrali e/o organizzative e/o gestionali di enti culturali/teatrali previste dalla normativa vigente può essere investito dal Consiglio di Amministrazione anche delle funzioni di Direttore ex art 12 DM del MIC 27 luglio 2017 e s.m.i.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio Generale si compone di tre membri, uno con funzioni di Presidente designato dal Ministro della Cultura e due scelti tra persone iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di cui uno designato dalla Regione. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.
  2. Il Collegio provvede al controllo sulla gestione dell'Ente svolgendo le seguenti attività:
    a) esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione;
    b) esprime il proprio parere mediante apposite relazioni al bilancio di previsione ed a quello consuntivo;
    c) fornisce supporto ai fini dei controlli amministrativi sulle attività sovvenzionate.
  3. I Revisori dei conti assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.
  4. In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio dei Revisori dei conti si applicano gli articoli 2403 - 2404 - 2407 del Codice Civile. 5. La composizione del collegio dei Revisori dei conti deve tenere conto delle disposizioni in materia di parità di accesso di cui alla legge 12 luglio 2011, n.120.

Art. 17 – Esercizio finanziario e bilancio

  1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. 2. Il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo di ogni anno e sottoposto all’approvazione del Consiglio generale entro i 30 giorni successivi, corredato con la relativa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
  2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi agli enti territoriali interessati e al Ministero competente per materia nei termini di legge, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 – Obbligo del pareggio del bilancio

  1. La Fondazione ha l'obbligo di conseguire almeno il pareggio del bilancio nell'arco del biennio.
  2. Qualora, scaduto il biennio, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di deficit, gli organi della fondazione decadono e vengono sostituiti da un commissario straordinario nominato secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 19 – Durata ed estinzione

  1. La Fondazione ha durata illimitata.
  2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo, esperita la fase di liquidazione, è devoluto secondo le norme di legge.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, le norme del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, nonché la normativa, anche regolamentare, dettata dal Ministero competente.

Art. 21 – Foro competente

Ogni controversia relativa all’interpretazione del presente Statuto e comunque collegata all’attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro naturale per legge.

F.TO GIAMPIERO BELTOTTO

F.TO DINO MUNAROLO

F.TO RACHELE SACCO

F.TO GIORGIA PANIZZO

F.TO ANDREA BUSATO (L.S.)